Agenzia delle Entrate dal 1° Giugno può pignorare conto corrente, stipendio o pensione

La sospensione dei pignoramenti contenuta nel Decreto Sostegni è cessata il 31 Maggio e dal 1 giugno il fisco potrà procedere ad esecuzione forzata sui conti correnti, stipendi o pensioni dei propri debitori.

Image on web
Image on web

L’ Agenzia delle Entrate, dopo un periodo di sospensione delle cartelle esattoriali disposto dal governo a causa dell’ emergenza Covid, torna a far sentire le propria morsa sui contribuenti che risultano debitori del fisco.

Il rischio è quello di vedere il proprio conto corrente, stipendio o pensione direttamente pignorati e ciò può avvenire anche solo per una cartella esattoriale non pagata. Il prelievo coattivo può essere eseguito indipendentemente dallo status lavorativo o sociale ricoperto.

La macchina esattrice infatti non distingue tra partite iva, statali, artigiani, commercianti e imprenditori: se si è debitori pretende il pagamento. l’ esecuzione forzata sul proprio conto segue a una notifica dell’atto di pagamento per una cartella esattoriale notificata almeno un anno prima.

Da questo momento il debitore ha 5 giorni di tempo per saldare l’ importo indicato, fermo restando la possibilità di chiedere la rateizzazione, la sospensione legale o la contestazione della procedura di pignoramento.

Vi sono però dei limiti al prelievo forzoso che anche l’ Agenzia delle Entrate deve rispettare: se gli accrediti sul conto derivano esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione il pignoramento può aggredire solo la parte che eccede tre volte l’ assegno sociale (460,28 euro).

Inoltre se il conto è cointestato, le somme coattivamente prelevate non possono superare il 50% delle somme depositate, anche se questo non copre interamente il debito.

Vedi anche-> Condono multe, bollo auto, superbollo fino a 5 mila euro: ecco come cancellare 10 anni di debiti

Quando bisogna aspettarsi il pignoramento.

L’ Agenzia delle Entrate, non può semplicemente “svegliarsi e pignorare”. Anch’ essa deve rispettare la procedura prevista dalla legge. Oggi, l’ esigenza di tornare ad esigere è dovuta dalla mancanza di introiti nelle casse dello Stato.

 

Agenzia delle Entrare, facebook

 

Nella relazione tecnica allacciata al decreto Sostegni viene illustrato come queste hanno perso in due mesi all’incirca 510,4 milioni. Una proroga fino a luglio sarebbe risultata mal sopportabile portando ad una cifra stimata di 800 milioni di perdite.

Vedi anche->Covid e debiti: a Roma un barista trovato senza vita nel suo locale

Ecco perchè più che mai oggi l’ ente di riscossione è tornato a farsi sentire ancora più aggressivo: l’ espropriazione può avvenire però, come dicevamo, rispettando un certo iter processuale che deve sfociare nell’ emanazione di un titolo esecutivo.

Solo questo da il potere di procedere all’ esecuzione forzata. Tra i titoli esecutivi troviamo la cartella esattoriale iscritta a ruolo, il decreto ingiuntivo o la sentenza del giudice, ma anche l’ atto di precetto con scadenza di pagamento entro 10 giorni dalla ricezione e con efficacia sino a 90 gg.

Copia dell’ atto di pignoramento è inviata alla banca che detiene il conto corrente. Questa una volta ricevuta la copia procederà al blocco del conto corrente per pignoramento. 

 

 

 

Impostazioni privacy