Il 15 ottobre finirà il blocco dei pignoramenti: come mettere in salvo la prima casa

La legge in Italia limita, ma non esclude categoricamente, la possibilità che un debitore veda la sua abitazione oggetto di un pignoramento. Ecco quindi alcuni metodi per evitare legalmente che questo accada. 

 

Sono migliaia i cittadini italiani che in questi mesi, gravati dalle pesantissime conseguenze economiche derivanti dal lockdown, hanno fatto ricorso ad alcuni provvedimenti di emergenza presi dal Governo. Tra questi pensiamo in particolare al blocco dei pignoramenti, che ha messo al riparo dall’espropriazione dei propri beni quelle persone che hanno accumulato dei ritardi nel pagamento delle cartelle esattoriali. Ora, come i numeri del contagio ci dimostrano, l’emergenza non sembra ancora finita, eppure molte delle misure adottate per affrontarla cesseranno presto di produrre i loro effetti. E’ previsto infatti per il 15 ottobre il termine finale, tra le altre misure, del blocco dei pignoramenti: oltre quella data, salvo proroghe finora non in discussione, tutto tornerà ad essere come prima. Cosa accadrà, dunque, a chi ad esempio è proprietario unicamente della casa in cui vive? Si può ritenere la prima casa – intesa come unico immobile di proprietà in cui il debitore abbia stabilito la propria residenza anagrafica – completamente esclusa dal rischio di pignoramento? La legge ci dice di no, anche se la disciplina di un caso come questo è particolare e va analizzata nel dettaglio. La pignorabilità o meno di una prima casa, infatti, dipende innanzi tutto dalla tipologia del creditore: se si tratta dell’Ente della riscossione, questa possibilità è esclusa dal nostro codice grazie alla legge n.69 del 2013, secondo cui un credito vantato da Equitalia, o dall’Agenzia delle Entrate, non può essere riscosso attraverso il pignoramento dell’immobile presso cui il debitore abbia stabilito la propria residenza anagrafica, a condizione che questo non rientri nella categoria degli immobili di lusso. Inoltre, come spiega il sito ConsulenzaLegaleItalia, è bene ricordare che il testo parla di “immobili” e non di “case”. Questo significa che nel caso in cui  il contribuente sia intestatario della casa in cui abita e anche proprietario, allo stesso tempo, di un altro immobile – come un terreno – l’abitazione potrà essere pignorata, non trattandosi di unico immobile di proprietà. Ma se a vantare il credito è un soggetto privato – può trattarsi di privati cittadini ma anche dell’istituto bancario presso cui si è stipulato un mutuo le cui rate non sono poi state regolarmente corrisposte – allora entra in funzione la procedura di pignoramento stabilita dalle regole ordinarie.

Esistono tuttavia una serie di modalità, perfettamente legali, per evitare di arrivare a vedersi sottrarre la proprietà dell’immobile e vederlo poi venduto all’asta. Ci riferiamo ad esempio alla legge n.3 del 2012, la cosiddetta Legge salva suicidi, che prevede alcune possibilità alternative al pignoramento nel caso in cui l’ammontare del debito sia sproporzionato rispetto alle condizioni economiche attuali del soggetto insolvente. Come riporta Money.it, questa norma non si applica a tutti, ma soltanto a  quelli che si definiscono soggetti non fallibili: semplici consumatori, professionisti, enti no profit, start up innovative e aziende agricole, oltre a tutte quelle piccole imprese il cui fatturato non abbia superato, negli ultimi tre esercizi, la quota di 200 mila euro. Il testo prevede che il debitore possa stipulare, attraverso la valutazione di esperti e il giudizio di un tribunale, un piano di pagamento verso i creditori.

Un’altra possibilità per evitare il pignoramento è quella di arrivare ad una transazione con il creditore. Nel corso della procedura di pignoramento, normalmente molto lunga e piena di passaggi burocratici da seguire, è possibile che il creditore prenda in considerazioni offerte alternative da parte del debitore che potrebbe, ad esempio, mettere da parte una cifra tale da arrivare a concordare di risolvere la questione con il saldo e stralcio: il debito è saldato in misura minore rispetto all’ammontare originario, ma il creditore può preferire di vedersi corrisposta subito la cifra, invece di attendere che si arrivi  al termine della procedura di pignoramento dell’immobile. C’è poi il caso della mancata vendita: se un immobile pignorato e messo in vendita all’asta non vede alcun soggetto interessato, il prezzo di vendita inizia ad abbassarsi seduta dopo seduta. Il prezzo potrebbe quindi abbassarsi così tanto da costringere il giudice a disdire la vendita, visto che il prezzo non sarebbe più sufficiente a coprire i debiti verso il creditore. Si tratta di una soluzione in extremis, non certa e soprattutto sempre dipendente dalla valutazione discrezionale di un giudice.

Lorenzo Palmisciano

Fonte: Money, Consulenza Legale Italia

 

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