“Stato di emergenza? Deve dichiararlo il Parlamento, non il premier”. I giuristi contro Conte

I provvedimenti vanno rispettati, ma occorre far sentire il proprio dissenso democratico quando essi violano i diritti umani. La Magistratura sembra essere contraria alle limitazioni introdotte dai vari decreti varati da Giuseppe Conte, ultimo quello in vigore dal 4 maggio. 

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Giuseppe Conte è sotto l’occhio di tutti, anche quello degli avvocati. I giuristi sono infuriati, più di prima, dopo l’ultimo decreto annunciato domenica sera sulla fase 2, al via dal 4 maggio. Da Sabino Cassese a Giovanni Maria Flick, gli avvocati non hanno dubbi sulle violazioni costituzionali di una prassi fondata sui Dpcm, presi tra l’altro senza coinvolgere il Parlamento. Inoltre, i provvedimenti presi secondo il principio che la salute è più importante non solo del Pil, ma anche della libertà, sono ritenuti dalle toghe scorretti e incostituzionali. Spetta insomma a un vigile stabilire se si va dalla propria fidanzata, dall’amante o dal presunto congiunto, o anche se si vietano assembramenti in casa, ovvero in una proprietà privata tutelata dalla Costituzione.

Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte costituzionale e già Ministro della Giustizia, intervistato dall’HuffingtonPost, richiama la Costituzione come manuale di sopravvivenza contro gli scossoni provocati dal Covid-19. Di fronte alle crisi, alle scosse che distruggono città e persone, la Costituzione diventa l’unica guida possibile per restare integri. Tuttavia, andrebbe rinnovata. Ci sono infatti una serie di principi e di valori, soprattutto quelli segnati dagli articoli 1 a 12 – eguaglianza, solidarietà, pari dignità sociale, libertà in alcune forme essenziali, democrazia, lavoro – che non sono realizzati pienamente. “L’emergenza pandemia sta portando in evidenza in modo drammatico la crisi e porta all’abolizione degli anziani e dell’abolizione dei detenuti”, ha spiegato il Presidente. Flick ha fato notare come il tema della mortalità nelle Rsa, l’abbandono e l’isolamento degli anziani c’era già, così come quello del sovraffollamento delle carceri. Ma la pandemia ha esasperato e portato al massimo di risonanza e di percezione queste due situazioni preesistenti e di cui non ci si era né occupati né preoccupati prima.

L’ipotesi di far uscire gli anziani per ultimi è senza dubbi oscena, perché è in palese contrasto con la Costituzione”, spiega Flick. Il parametro di distinzione è fondato sul coefficiente anagrafico, che alimenta una discriminazione che accantona tutti i valori di tradizione, di esperienza, di presenza che l’anziano può dare. Oltre, chiaramente, a mettere in discussione i diritti propri della persona. L’altro emblema della discriminazione è il detenuto: le condizioni di sovraffollamento delle carceri anziché evitare, amplificano la possibilità di contagio. Stiamo, però, riscoprendo il valore del diritto alla salute come espressione fondamentale dell’identità di ciascuno, ma anche di solidarietà. “La salute è un diritto fondamentale del singolo ed è un interesse della collettività”, ricorda l’avvocato. Ma i diritti inviolabili devono coniugarsi con i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, e sociale per garantire l’equilibrio tra l’eguaglianza di tutti e la diversità di ciascuno.

La domanda postasi dal giurista, e da altri del settore, è la seguente: in materia di Sanità chi decide? Chi è responsabile? E, soprattutto, che fine ha fatto il Parlamento, delegittimato e quasi invisibile? C’è il rischio che le videoconferenze e il digitale ci invadano completamente, passando da essere un’alternativa ad un abitudine? “La sequenza dei decreti del Presidente del Consiglio che si sono susseguiti è discutibile, e porta a un problema di fondo: come possono nascere queste limitazioni?”, si chiede Giovanni Maria Flick. I vincoli alla libertà della persona devono trovare riferimenti nella Costituzione: per limitare la libertà personale occorrono due tipi di garanzie, la legge e l’intervento del Giudice. Tuttavia, occorre che gli interventi di carattere emergenziale che comportano dei limiti alla libertà di circolazione siano proporzionati, adeguati, ragionevoli e non discriminatori, temporanei e non destinati a sopravvivere quando viene meno l’emergenza.

Ma per il Pm Gennaro Varone, su ByoBlu24, il tema non è la libertà di circolazione o di riunione, ma quello della libertà personale che la proprio Costituzione riconosce come inviolabile, e che non richiede alcun permesso. “Ciò che ci è vietato non è di circolare o di riunirci, ci è vietato di avere una vita di relazione e ci è imposto una controllo sulla privacy inaccettabile”, spiega il Magistrato. La libertà è infatti fondata sulla responsabilità e sulla relazione: eliminando la prima col divieto, si devasta la libertà.La libertà di circolazione non ha infatti nulla a che vedere con la  libertà di uscire dalla propria abitazione e allo stesso tempo vietare gli assembramenti non può includere divieto per due fidanzati, coniugi amici genitori e figli di passeggiare insieme alla distanza che decidono; così come non può includere il divieto di andare a trovare un amico alla distanza che decidiamo.

“Il decreto è incostituzionale, bisogna ripristinare regole a misura di uomini donne liberi. Il diritto di vivere non può essere barattato con quello di sopravvivere”, spiega Varone che fa notare una falla del sistema: mentre si dice di voler tutelare la salute e mentre con questo pretesto si vieta tutto, nulla si fa per potenziare la medicina di base. Non si elabora un piano nazionale per fare i tamponi, per migliorare i servizi essenziali, per potenziare la protezione. Il divieto è insomma l’unico strumento che ha come obiettivo dichiarato la tutela della salute; divieto che rischia di essere per sempre, osserva il magistrato..

Può un presidente del Consiglio dei ministri dichiarare la guerra, sia pure ad un virus ? Possono le Forze Armate dello Stato, che siano Carabinieri o vigili urbani, interrogare le persone per strada chiedendo dove si stanno recando? Maria Giuliana Civinini, Presidente del Tribunale di Pisa, e Giuliano Scarselli, Professore di Diritto Processuale Civile e Avvocato in Firenze, hanno risposto in una dissertazione pubblicata su “Questione Giustizia”, giornale edito dall’associazione Magistratura Democratica. “A noi sembra che la situazione completamente inedita e gravissima dovuta al Covid 19 abbia indotto i nostri giuristi a minimizzare le questioni di costituzionalità”, hanno chiarito i due. Lo Stato di emergenza non è stato deliberato dal Parlamento, ne’ dichiarato dal Presidente della Repubblica: dovrebbe essere comunque il Parlamento a stabilire i poteri del Governo fissandone i limiti. In ogni caso, non possono essere pregiudicati i diritti fondamentali della persona. La sospensione del diritto di riunione, che è stato inteso come divieto di ogni incontro, è ritenuto legittimo dall’articolo 17 della Costituzione, che prevede dei limiti alle riunioni in luogo pubblico. “Nulla si dice con riferimento alle riunioni in luogo privato, e niente ancora dice in ordine al semplice diritto di incontrarsi, che sembrano diritti attinenti alla persona, e come tali non alienabili”, proseguono.

Il tema più rilevante è quello della libertà personale e del suo rapporto con il diritto di soggiorno e circolazione: qualsiasi restrizione alla libertà personale deve necessariamente essere disposta dall’autorità giudiziaria: “È stata dunque di dubbia costituzionalità l’emanazione di provvedimenti del Governo, ancorché assunti nella forma del decreto legge, che hanno costretto a casa una generalità di persone, addirittura senza distinguere tra persone sane e malate”.

L’autocertificazione con la quale viene sostanzialmente richiesto al cittadino di esercitare il proprio diritto di difesa al momento della contestazione, avverrebbe poi in violazione dell’articolo 24 della Costituzione, ma può essere intesa come produzione di uno scritto difensivo di cui all’articolo 18 della legge 689/1981.
Ma l’immediatezza dell’atto sollecitato, e diremmo coercitato, dalle Forze dello Stato impedisce, di fatto, al papabile sanzionando, di fruire dell’assistenza di un legale di fiducia o di fruire del proprio diritto al silenzio”, proseguono gli avvocati.

Fonte: HuffPost, Questione finanza, Byoblu

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