Nel caso del 16enne, lo stesso giovane si sarebbe lamentato più volte con sua mamma intimandole di smetterla di postare sue immagini, ma il genitore non gli dava ascolto. La vicenda aveva avuto anche una certa risonanza, visto che ne aveva parlato pure la stampa, e la cosa aveva creato ulteriori pressioni nel ragazzo, al punto da indurlo a chiedere di poter proseguire i propri studi negli Stati Uniti. Il minorenne aveva mostrato di persona al giudice le prove del comportamento da irresponsabile tenuto dalla madre, la quale aveva diffuso dettagli sulle sue vicende personali sui social network oltre a tantissime foto. Il tutto in maniera ovviamente indesiderata.
E quindi, in virtù di ciò, il Tribunale ha sancito che, in base all’articolo 96 della legge 633/1941 sul diritto d’autore, il ritratto o qualsiasi altro dato personale di una persona non può essere esposto pubblicamente senza il suo consenso, con le dovute eccezioni. A rafforzare questa disposizione c’è anche la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, i cui contenuti sono diventati legge in Italia nel 1991. Precedenti simili anche recenti ce ne sono già stati, ed il più delle volte hanno rappresentato un motivo ulteriore di scontro tra genitori impelagati in una battaglia di divorzio. Una grossa dimostrazione di maturità al contrario è arrivata da un bambino di soli 5 anni.
S.L.
Fonte: La Stampa
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